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Sez. 3, Sentenza n. 942 del 25/03/1972 (Rv. 357213 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - DECADENZA - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - VALUTAZIONE DEI MOTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357213-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - DECADENZA - REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI DECADENZA - VALUTAZIONE DEI MOTIVI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dei motivi che possono giustificare la revoca del provvedimento di decadenza della prova, previsto dagli artt 208 cod proc civ e 104 disp att detto codice, e rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al Sindacato di legittimita, se correttamente e congruamente motivato. (Conf 1229'67, mass n 327730).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)