Sez. 3, Sentenza n. 2036 del 28/03/1980 (Rv. 405678 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE - MANCATA CITAZIONE - ORDINANZA DI DECADENZA DELLA PARTE DALLA PROVA - RECLAMABILITA AL COLLEGIO - ESCLUSIONE - REVOCABILITA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE - MANCATA CITAZIONE - ORDINANZA DI DECADENZA DELLA PARTE DALLA PROVA - RECLAMABILITA AL COLLEGIO - ESCLUSIONE - REVOCABILITA - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ordinanza che dichiara la decadenza della parte dal diritto di far escutere i testi per mancata citazione degli stessi e revocabile, in quanto non e compresa nel novero delle ordinanze reclamabili al collegio, e spetta esclusivamente al giudice del merito accertare se sussistano giusti motivi per far luogo alla revoca, restando assolutamente estraneo alla valutazione della Corte di Cassazione stabilire se l'Esercizio (in senso positivo o negativo) di tale potere discrezionale sia avvenuto in modo opportuno e conveniente. (V 942/72, mass n 357213; (Conf 2745/79, mass n 399058).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)