Sez. 1, Sentenza n. 389 del 15/01/1999 Cc. (dep. 18/02/1999) Rv. 212581 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - SANZIONI | Destinatari - Difensore che abbia presentato la dichiarazione di ricusazione - Esclusione - Ragione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - SANZIONI
Nel concetto di parte privata accolto dall'art. 44 cod. proc. pen. e riferibile all'imputato, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria, non può ricomprendersi il difensore, che svolge nell'interesse di questi soggetti un "munus" connotato da profili pubblicistici, traducendo in iniziative tecnico-processuali le sollecitazioni delle persone fisiche che a lui si rivolgono.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 44, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 44, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)