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Sez. 1, Sentenza n. 6965 del 07/12/1999 Cc. (dep. 08/02/2000) Rv. 215234 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Proposta dal difensore - Legittimità - Casi e limiti.
Stato
decisa il 1999-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215234-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE

Il giudice può essere ricusato soltanto dalla parte, per cui è da escludere - salvo il caso del latitante o dell'evaso che per legge sono rappresentati a tutti gli effetti dal difensore - un'autonoma, parallela legittimazione di quest'ultimo, il quale, pur potendo validamente proporre l'atto di ricusazione, deve avere indefettibilmente ricevuto, a tal fine, apposito mandato, anche se non necessariamente nelle forme della procura speciale, ma pur sempre tale da rivelare l'espressa volontà della parte mirante alla ricusazione del giudice.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)