Sez. 3, Sentenza n. 879 del 22/06/1967 Ud. (dep. 21/10/1967) Rv. 105733 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OMISSIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITA INSANABILE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - OBBLIGO DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - OMISSIONE - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - NULLITA INSANABILE.*
L giudice di merito e libero di valutare con apprezzamento insindacabile l'impedimento a comparire dell'imputato, pero deve esaminare la richiesta e dare conto della sua Determinazione negativa e della conseguente dichiarazione di contumacia, deve insomma, non solo accertare se il motivo addotto dall'imputato a giustificazione dell'impedimento a comparire abbia o meno valore, ma anche valutare la natura e la consistenza effettiva dell'impedimento stesso. Mancando questo esame la dichiarazione di contumacia e nulla e ne consegue la nullita di tutto il giudizio, giacche essa infirma la validita del rapporto processuale. La nullita non e sanata neppure dall'acquiescenza del difensore d'ufficio, trattandosi di nullita insanabile che rientra nella previsione dell'art 185 n 3 cod proc pen. (Conf 104789, 104788, anno 1967, ed ivi citate, anche in senso contrastante).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)