Sez. 5, Sentenza n. 827 del 22/05/1967 Ud. (dep. 23/06/1967) Rv. 104789 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULL'IMPEDIMENTO A COMPARIRE - NULLITA - OMESSA SPECIFICA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULL'IMPEDIMENTO A COMPARIRE - NULLITA - OMESSA SPECIFICA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA.*
La nullita dell'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato per carenza di motivazione rientra tra le nullita di cui all'art 185 n 3 cod proc pen, in quanto l'ordinanza e titolo costitutivo dello stato di contumacia e del rapporto processuale. Essa e pertanto assoluta e rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, sino a che questo non si chiuda con sentenza irrevocabile, pur quindi in difetto di specifica impugnazione da parte dell'interessato. (contra, nel senso che la contestazione della omessa motivazione del(l'ordinanza e preclusa dal difetto di specifica impugnazione della (stessa, 103170, 103774, 103775, 104667, 104750, anno 1967; 101004, (102357, 102895, 102968, anno 1966; e, anche, nel caso di dedotta nullita riferibile all'art 185 n 3 cod proc pen, 103655, 103961, anno (1967; 100352, 101741, anno 1966; Conf, nel caso di dedotta nullita (riferibile all'art 185 n 3 cod proc pen, 103620, 104082, 104363, an(no 1967; 100551, 100785, 101004, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 200, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)