Sez. L, Sentenza n. 13834 del 08/11/2001 (Rv. 550097 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE | Presupposto della normativa ex art. 2113 cod. civ. - Rinuncia a diritti già acquisiti - Necessità - Rinuncia all'incidenza per il futuro dell'anzianità maturata - Regolamentazione del rapporto in maniera difforme dalla legge o dal contratto collettivo - Configurabilità - Conseguenze - Nullità o inefficacia - Onere di impugnativa - Insussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE
Il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ. o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)