Sez. L, Sentenza n. 7633 del 28/12/1983 (Rv. 432236 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DEL LAVORATORE ANCORA DA ACQUISIRE - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - AVENTI AD OGGETTO DIRITTI DEL LAVORATORE ANCORA DA ACQUISIRE - NULLITÀ ASSOLUTA - CONSEGUENZE.*
Le rinunzie e le transazioni aventi per oggetto diritti del lavoratore, se riguardano diritti ancora da acquisire - come quando, in corso del rapporto di lavoro, la rinunzia del dipendente abbia ad oggetto immediato non l'Esercizio di un diritto già acquisito, ma la situazione di legittima aspettativa alla futura acquisizione del diritto ad una indennità di fine rapporto che tenga conto dell'anzianità fino a quel momento raggiunta e, come oggetto mediato, il diritto stesso mentre è ancora in fieri - essendo dirette ad introdurre nel contratto di lavoro una clausola derogatrice della norma imperativa dell'art. 2120 cod. civ., sono, a termini dell'art. 1418 cod. civ., viziate da nullità assoluta, come tale insuscettibile di sanatoria e sempre rilevabile d'ufficio, con conseguente inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 2113, configurante, per le rinunzie e le transazioni relative ai diritti già maturati del lavoratore derivanti da Disposizioni inderogabili, un'ipotesi di annullabilità (e non di nullità), da far valere nel termine perentorio ivi fissato. (V 1266/80, mass n 404767; (V 150/80, mass n 403541; (V 103/79, mass n 396171; (V 181/78, mass n 389469).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)