Sez. L, Sentenza n. 4325 del 23/07/1985 (Rv. 441792 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - IMPUGNAZIONE - AFFERMAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO, NON SUSSISTENTE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE, EX ART. 346 COD. PROC. CIV., DELLA ESTENSIONE DELL'INDAGINE AD UN TEMA ESTRANEO ALLA CONTESTAZIONE ORIGINARIA - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DEL PERSONALE - IMPUGNAZIONE - AFFERMAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DI PRIMO GRADO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO SOGGETTIVO, NON SUSSISTENTE - MANCATA DEDUZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE, EX ART. 346 COD. PROC. CIV., DELLA ESTENSIONE DELL'INDAGINE AD UN TEMA ESTRANEO ALLA CONTESTAZIONE ORIGINARIA - CONSEGUENZE.*
Nel caso in cui il giudice di primo grado, esclusa la configurabilità di un licenziamento collettivo per riduzione di personale originariamente dedotta dal datore di lavoro convenuto, abbia inquadrato la risoluzione del rapporto di lavoro - lamentata dal lavoratore - nello schema del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, negandone però la concreta sussistenza, e tale decisione sia stata appellata dal datore di lavoro soccombente, il lavoratore, ove non abbia proposto a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. la questione della pretesa indebita estensione dell'indagine ad un tema estraneo all'originaria contestazione, non può dedurla come motivo di ricorso per la Cassazione della sentenza di secondo grado, che abbia invece ritenuto la sussistenza del giustificato motivo oggettivo. (V 6445/84, mass n 438025; (V 4241/82, mass n 422213).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)