Sez. 5, Sentenza n. 10141 del 02/08/2000 (Rv. 539078 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Domanda di rimborso - Ufficio competente a provvedere - Ufficio autore della registrazione - Conseguenze in tema di silenzio rifiuto.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE
In tema di imposta di registro, alla stregua della disposizione normativa di cui all'art. 77 comma terzo del d.P.R. 131/1986 (secondo cui la domanda di rimborso dell'imposta di registro che si asserisca indebitamente versata deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione), deve ritenersi che soltanto l'ufficio designato da detta norma come destinatario dell'istanza recuperatoria sia competente a provvedere su di essa, accogliendola o rigettandola, con la conseguenza che solo l'inerzia di detto ufficio può legittimamente configurarsi in termini di silenzio - rifiuto, impugnabile dinanzi agli organi del contenzioso tributario.
Riferimenti normativi: Legge 26/10/1972 num. 634 art. 75 com. 2, Legge 26/04/1986 num. 131 art. 77 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)