diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 02/10/2009 (Rv. 609884 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE | Domanda di rimborso - Destinatario - Ufficio autore della registrazione - Silenzio rifiuto - Impugnazione - Legittimazione passiva - Intendente di finanza - Esclusione - Ufficio del registro - Configurabilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609884-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE

In tema di imposta di registro, l'Ufficio che ha eseguito la registrazione è espressamente indicato, dal terzo comma dell'art. 77 del d.P.R. n. 131 del 1986, come destinatario dell'istanza di rimborso ed è pertanto anche passivamente legittimato rispetto alla domanda giudiziale di impugnazione del conseguente silenzio-rifiuto. Non può, infatti, riconoscersi la legittimazione passiva all'Intendente di finanza al quale, ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 602 del 1973, detta legittimazione va riconosciuta rispetto al solo silenzio rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso di imposte dirette riscosse mediante ritenuta diretta, in quanto destinatario della relativa istanza amministrativa di rimborso.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 77 com. 3, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)