Sez. 3, Sentenza n. 2543 del 23/01/1997 Ud. (dep. 17/03/1997) Rv. 207209 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Reati - Sospensione condizionale della pena - Subordinazione alla demolizione del manufatto abusivo - Legittimità.
EDILIZIA - IN GENERE
Il giudice, nel concedere la sospensione condizionale della pena inflitta per il reato di esecuzione di lavori in assenza di concessione edilizia o in difformità dalla stessa, legittimamente può subordinare detto beneficio all'eliminazione delle conseguenze dannose del reato, mediante demolizione dell'opera eseguita, disposta in sede di condanna del responsabile.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 165 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)