Sez. 1, Sentenza n. 8763 del 27/08/1990 (Rv. 469069 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - GRAVAMI - TERMINI - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO - OMISSIONE - SENTENZA DELLA CORTE COST. N. 102/86 - IUS SUPERVENIENS - OPPOSIZIONE PRESENTATA ENTRO L'ANNO DAL DEPOSITO PREDETTO - TEMPESTIVITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE - GRAVAMI - TERMINI - COMUNICAZIONE DELL'AVVENUTO DEPOSITO DELLO STATO PASSIVO - OMISSIONE - SENTENZA DELLA CORTE COST. N. 102/86 - IUS SUPERVENIENS - OPPOSIZIONE PRESENTATA ENTRO L'ANNO DAL DEPOSITO PREDETTO - TEMPESTIVITÀ.*
A seguito della sentenza della Corte cost. N. 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 98, comma primo, legge fallimentare con riguardo al decorso del termine di 15 giorni, per l'opposizione allo stato passivo, dalla data del deposito in cancelleria, il predetto termine decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito dello stato passivo, con la conseguenza che, in Mancanza di essa, deve ritenersi tempestiva l'opposizione entro l'anno dal riferito deposito. (V 4658/90, mass n 467365).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)