Sez. 1, Sentenza n. 17829 del 07/09/2005 (Rv. 583066 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Termine breve - Decorrenza - Dalla data del ricevimento della raccomandata del curatore fallimentare contenente l'avviso del deposito dello stato passivo - Onere della prova del ricevimento della raccomandata - Spettanza a carico del curatore - Potere - Dovere del tribunale di acquisire d'ufficio il fascicolo fallimentare ed accertare l'esistenza nel fascicolo fallimentare dell'avviso di ricevimento - Sussistenza - Mancata prova da parte del curatore del ricevimento della raccomandata - Mancato rinvenimento dell'avviso di ricevimento nel fascicolo fallimentare - Conseguenze - Applicabilità del termine breve - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 102 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 98 legge fall. nella parte in cui stabilisce che il termine di quindici giorni per l'opposizione allo stato passivo del fallimento decorre dalla data del suo deposito, detto termine decorre dal giorno della ricezione della lettera raccomandata con cui il curatore deve dare comunicazione dell'avvenuto deposito; l'onere di dimostrare il ricevimento della raccomandata, mediante la produzione del relativo avviso, grava sul curatore, avendo comunque il tribunale, quale giudice dell'opposizione, il potere-dovere di acquisire d'ufficio il fascicolo fallimentare, allo scopo di accertare se esso sia allegato agli atti di detto fascicolo, in quanto ha il dovere di verificare pure d'ufficio l'esistenza di siffatto presupposto processuale, con la conseguenza che, qualora detto avviso non sia rinvenuto tra gli atti del fascicolo fallimentare, deve ritenersi tempestiva l'opposizione proposta entro l'anno dal deposito.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)