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Sez. 2, Sentenza n. 4237 del 07/05/1987 (Rv. 452995 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVA - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - MANCATA PRONUNZIA SU ISTANZA DELLA PARTE - IMPLICITO ESERCIZIO NEGATIVO DEL POTERE DA PARTE DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1987-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452995-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI E OFFENSIVA - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - MANCATA PRONUNZIA SU ISTANZA DELLA PARTE - IMPLICITO ESERCIZIO NEGATIVO DEL POTERE DA PARTE DEL GIUDICE.*

L'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive connessa all'esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio è affidata al potere discrezionale del giudice (esercitabile anche d'ufficio) ed è insindacabile in Cassazione non solo per il modo di Esercizio di tale potere, ma anche in caso di mancata pronuncia in relazione ad una specifica richiesta di parte atteso che tale istanza è configurabile come una semplice sollecitazione ed il silenzio del giudice implica Esercizio negativo del suo potere.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)