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Sez. 3, Sentenza n. 4651 del 23/05/1990 (Rv. 467355 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467355-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOVERE DI LEALTÀ E DI PROBITÀ - ESPRESSIONI SCONVENIENTI ED OFFENSIVE - ORDINE DI CANCELLAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*

L'ordine di cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive alla connesso alla esigenza di assicurare il decoro del procedimento e la serenità del giudizio è affidato al potere discrezionale del giudice, esercitabile anche d'ufficio, ed è insindacabile in Sede di legittimità, anche nel caso di motivazione sintetica, riferita cioè alla sola indicazione delle espressioni censurate. (Conf 4237/87, mass n 452995).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)