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Sez. 1, Sentenza n. 3622 del 11/01/1995 Ud. (dep. 04/04/1995) Rv. 201494 - 01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere | Formulata dal difensore in presenza dell'imputato silente - Validità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201494-01

Procedimenti speciali - Giudizio abbreviato - Richiesta - In genere

La scelta del giudizio abbreviato che consente di pervenire alla definizione del procedimento utilizzando come prova gli atti delle indagini preliminari compiuti dal pubblico ministero, senza le maggiori garanzie del contradditorio, importa necessariamente la disposizione di un diritto personalissimo di difesa, che non può esse esercitato dal difensore nei limiti del proprio ordinario mandato defensionale. Ne consegue che, fuori dall'ipotesi di procura speciale, è invalida la richiesta di rito abbreviato formulata in udienza dal difensore, né la tacita presenza dell'imputato può valere come ratifica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 438 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)