Sez. 3, Sentenza n. 15931 del 20/09/2012 (Rv. 623701 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE | Estinzione del credito per sopravvenuta transazione - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità.
PROCEDIMENTO CIVILE - ECCEZIONE - IN GENERE
L'estinzione dell'obbligazione per effetto di una transazione conclusa dopo l'introduzione del giudizio può essere rilevata anche d'ufficio ed anche per la prima volta in grado di appello, se risulti da prove ritualmente acquisite.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)