Sez. 2, Sentenza n. 1666 del 21/07/1965 (Rv. 313173 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - INFORMAZIONI FORNITE DALLA PARTE AL CONSULENTE - VALORE INDIZIARIO*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - IN GENERE - INFORMAZIONI FORNITE DALLA PARTE AL CONSULENTE - VALORE INDIZIARIO*
Le informazioni fornite dalla parte al consulente tecnico, a norma dell'art 194 cod proc civ, anche se si concretano nel riconoscimento di fatti sfavorevoli alla parte stessa, non assurgono a valore di confessione, e cioe di prova legale, ma costituiscono soltanto elementi indiziari, liberamente apprezzabili dal giudice, alla stessa stregua delle risposte date a questo dalle parti in Sede di interrogatorio non formale.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)