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Sez. 2, Sentenza n. 1803 del 17/07/1967 (Rv. 328681 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - CLAUSOLE DI DECADENZA DEL LAVORATORE DA UN DIRITTO - EFFICACIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328681-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI E DOVERI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE - CLAUSOLE DI DECADENZA DEL LAVORATORE DA UN DIRITTO - EFFICACIA - LIMITI.*

Deve ritenersi la validita ed efficacia delle clausole di decadenza da un diritto del lavoratore, siano esse incluse in contratti collettivi o in contratti individuali o in regolamenti aziendali unico limite a tale efficacia deve ravvisarsi nell'eccessiva difficolta in cui possa venirsi a trovare il prestatore d'opera per l'Esercizio del suo diritto. Sull'esistenza o meno di tale difficolta il giudice di merito e tenuto a pronunciarsi dopo un adeguato accertamento dei fatti di causa, valutando l'eventuale brevita del termine, anziche nella sua intrinseca consistenza, in rapporto alla particolare situazione del soggetto obbligato a svolgere l'attivita prevista per evitare la decadenza. (Cfr. 2358-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2965, Cod. Civ. art. 2071

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)