Sez. L, Sentenza n. 926 del 01/04/1974 (Rv. 368831 - 01)
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - CLAUSOLE DI DECADENZA DI UN DIRITTO DEL LAVORATORE CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI O INDIVIDUALI O IN REGOLAMENTI AZIENDALI - VALIDITA - LIMITI - ECCESSIVA DIFFICOLTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
DECADENZA - CONVENZIONALE - ECCESSIVA DIFFICOLTA DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - CLAUSOLE DI DECADENZA DI UN DIRITTO DEL LAVORATORE CONTENUTE IN CONTRATTI COLLETTIVI O INDIVIDUALI O IN REGOLAMENTI AZIENDALI - VALIDITA - LIMITI - ECCESSIVA DIFFICOLTA PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
In applicazione dell'art 2965 cod civ - il quale stabilisce la nullita dei patti in cui si stabiliscano termini di decadenza quando tali termini rendano 'necessariamente difficile ad una delle parti l'Esercizio del dirittò - sono valide le clausole di decadenza di un diritto del lavoratore contenute nei contratti collettivi od individuali o regolamenti aziendali, col limite, pero, che le clausole di decadenza non rendano eccessivamente difficile al lavoratore l'Esercizio del diritto. L'eccessiva difficolta per l'Esercizio del diritto non va esaminata con riferimento alla maggiore o minore brevita del termine in generale, valutato obiettivamente con decisione assoluta ed aprioristica, bensi in rapporto al lavoratore che deve svolgere l'attivita prevista per evitare la decadenza e particolarmente alle circostanze di fatto in cui il lavoratore si trova al tempo dell'Esercizio del diritto. Non e quindi compito del giudice del merito di accertare obiettivamente ed in linea generale se il termine di decadenza, posto in un contratto collettivo od accordo aziendale, ponga o meno in linea astratta il lavoratore in eccessiva difficolta per l'Esercizio di un diritto, bensi di esaminare e valutare, nel rapporto individuale di lavoro regolato dall'accordo o contratto collettivo, se le circostanze contingenti abbiano reso in concreto eccessivamente difficile al lavoratore l'attivita necessaria per la salvaguardia del suo diritto. (V 1803'67, mass n 328681; 2358'63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)