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Sez. 1, Sentenza n. 18221 del 11/08/2009 (Rv. 609458 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Determinazione del termine di ragionevole durata - Obbligo del giudice di tener conto dei parametri fissati dalla CEDU - Processo amministrativo - Discostamento rispetto ai suddetti parametri - Mancata giustificazione - Fondamento - Fattispecie relativa al processo del lavoro.
Stato
decisa il 2009-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609458-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89 del 2001, il giudice di merito, ai fini della determinazione della suddetta durata con riferimento alle cause davanti al giudice amministrativo, deve tenere conto del fatto che il processo amministrativo ha uno svolgimento più veloce dei processi davanti al giudice ordinario, atteso che si risolve, di solito, in una sola udienza e con una attività istruttoria molto ridotta, limitata in genere alla sola produzione documentale. Ne consegue che è ingiustificato il discostamento dal parametro CEDU di durata ragionevole di un processo in primo grado, stabilito in tre anni, rispetto ad una controversia di lavoro svoltasi in cinque anni davanti al giudice amministrativo, non potendo fondarsi tale maggiore termine su una complessa attività istruttoria o sulla confluenza nel medesimo processo di altri ricorsi aventi il medesimo oggetto.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)