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Sez. 1, Sentenza n. 24901 del 10/10/2008 (Rv. 604916 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Procedimento dinanzi al TAR - Configurabilità del ritardo riferibile all'organo di giustizia solo a partire dalla data del deposito dell'istanza di prelievo - Esclusione - Mancanza della istanza di prelievo o ritardata presentazione della stessa - Irrilevanza - Innovazione dell'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 - Applicabilità immediata - Atti compiuti anteriormente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604916-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, la lesione del diritto alla definizione del processo in un termine ragionevole, di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, va riscontrata, anche per le cause davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo intercorso dall'instaurazione del relativo procedimento, senza che una tale decorrenza del termine ragionevole di durata della causa possa subire ostacoli o slittamenti in relazione alla mancanza dell'istanza di prelievo od alla ritardata presentazione di essa. Né l'innovazione introdotta dall'art. 54, comma 2, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo cui la domanda non è proponibile se nel giudizio davanti al giudice amministrativo, in cui si assume essersi verificata la violazione, non sia stata presentata l'istanza "di prelievo" ai sensi dell'art. 51 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642, può incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite previsioni contrarie, restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)