Sez. 4, Sentenza n. 4380 del 02/12/1994 Ud. (dep. 24/04/1995) Rv. 201502 - 01
Parte civile - Costituzione - Revoca - Tacita | Casi - Tassatività - Omessa comparizione della parte civile all'udienza - Allontanamento della stessa - Revoca tacita - Esclusione - Fattispecie.
Parte civile - Costituzione - Revoca - Tacita
Poiché l'art. 82, comma secondo, cod. proc. pen., ha limitato i casi di revoca presunta o tacita della costituzione di parte civile alle sole ipotesi di omessa presentazione delle conclusioni nel corso della discussione finale in fase di dibattimento di primo grado e di promuovimento dell'azione di danno in sede civile, non può attribuirsi alcuna rilevanza ai detti fini all'omessa comparizione della parte civile all'udienza od al suo allontanamento. (Nella fattispecie, l'imputato ha dedotto che l'assenza della parte civile nel processo di appello avrebbe dovuto fare ritenere la revoca tacita della costituzione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)