Sez. 5, Sentenza n. 8334 del 01/07/1996 Ud. (dep. 06/09/1996) Rv. 205866 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE | In genere.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - REVOCA - IN GENERE
Non è applicabile l'art. 82, secondo comma, cod. proc. pen., in virtù del quale la costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le proprie conclusioni, nell'ipotesi in cui il giudice abbia invitato le parti a concludere esclusivamente su questioni pregiudiziali ed abbia quindi pronunciato sentenza di proscioglimento per tardività della querela. (Fattispecie in tema di diffamazione)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 82 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 82 CORTE COST., Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)