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Sez. L, Sentenza n. 831 del 20/01/2001 (Rv. 543384 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Impossibilità della prestazione lavorativa per eventi riguardanti la sfera del datore di lavoro - Rilevanza - Condizioni - Accertamento - Giudizio di merito - Configurabilità - Rifiuto della prestazione lavorativa in difetto dei presupposti necessari - Conseguenze - Mora del creditore e obbligo di risarcimento del danno - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543384-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Non costituiscono cause giustificative del rifiuto della prestazione lavorativa, ovvero della unilaterale sospensione del rapporto di lavoro - con le relative conseguenze in tema di "mora credendi" del datore di lavoro e dell'obbligo dello stesso di risarcire il danno corrispondente alle retribuzioni dovute nel periodo - le situazioni ostative riguardanti la persona del datore di lavoro o la gestione o l'organizzazione dell'impresa, quando queste non rappresentino per il datore di lavoro un'ipotesi di assoluta impossibilità, a lui non imputabile, di collaborare all'adempimento della prestazione dovuta, alla stregua di un accertamento rientrante tra i compiti istituzionali del giudice di merito. (Nella specie il datore di lavoro aveva proceduto alla sospensione di una parte dei dipendenti in relazione ad una situazione di calo delle commesse e crisi di mercato; il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tale situazione non costituisse un'idonea causa di impossibilità delle prestazioni e quindi - in relazione anche al non accoglimento, allo stato, della domanda di ammissione alla cassa integrazione guadagni straordinaria - ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni maturate).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1206 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1256, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)