Sez. L, Sentenza n. 24656 del 06/10/2008 (Rv. 605188 - 01)
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE | Personale degli uffici stampa già costituiti delle amministrazioni pubbliche - Art. 58 della legge Regione Sicilia n. 33 del 1996 nella formulazione originaria - Portata - Applicabilità del trattamento retributivo previsto dal contratto nazionale giornalistico - Sussistenza - Applicabilità dell'intero contratto collettivo - Condizioni - Modifica intervenuta con l'art. 28 della legge Regione Sicilia n. 4 del 1999 - Natura interpretativa della norma e portata retroattiva - Esclusione - Conseguenze - Obbligazione contributiva a favore della Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti - Decorrenza - Dall'entrata in vigore della novella.
STAMPA - GIORNALISTA - IN GENERE
L'art. 58 della legge Regione Sicilia n. 33 del 1996, nel prevedere, nella sua formulazione originaria, che il personale degli uffici stampa già costituiti delle amministrazioni pubbliche è retribuito secondo il contratto nazionale giornalistico (salve condizioni più favorevoli), non estendeva anche l'applicazione dell'intero contratto collettivo, restando nella facoltà delle amministrazioni interessate provvedere, a tale scopo, ad un nuovo inquadramento del personale medesimo. La successiva modifica effettuata con l'art. 28 della legge Regione Sicilia n. 4 del 1999 - norma non avente carattere interpretativo, nè, in mancanza di indicazioni in tal senso, portata retroattiva - ha, invece, operato un rinvio sostanziale alla disciplina del c.c.n.l. giornalistico, determinandone l'integrale applicazione. Ne consegue che, ove le pubbliche amministrazioni abbiano, anteriormente alla modifica normativa (nella specie, il Comune di Vittoria, con deliberazione n. 74 del 17 marzo 1997), provveduto a dare concreta applicazione al citato art. 58, sorge, a carico delle medesime, l'obbligo di versare i contributi spettanti alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti per i giornalisti dipendenti appartenenti ai propri uffici stampa già costituiti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dell'art. 28 della legge Regione Sicilia n. 4 del 1999.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 58 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 05/01/1999 num. 4 art. 28
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)