Sez. L, Sentenza n. 13248 del 09/06/2009 (Rv. 608828 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Personale degli uffici stampa costituiti dalle amministrazioni pubbliche - Art. 58, comma 1, della legge Regione Sicilia n. 33 del 1996 - Declaratoria di illegittimità costituzionale (sent. n. 189 del 2007) - Fondamento - Divieto di sottoporre "ex lege" un determinato rapporto ad una diversa contrattazione collettiva - Conseguenza - Assoggettamento del personale degli uffici stampa al c.c.n.l. dei dipendenti degli enti locali - Necessità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
L'art. 58, comma 1, della legge Regione Sicilia 18 maggio 1996, n. 33, secondo il quale il personale degli uffici stampa costituiti dalle amministrazioni pubbliche era retribuito in base al contratto nazionale giornalistico, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 189 del 2007 della Corte cost., ponendosi la norma in contrasto con il principio per cui il trattamento dei dipendenti pubblici deve essere disciplinato dalla contrattazione collettiva, senza possibilità di assoggettare "ex lege" un determinato rapporto ad un diverso accordo collettivo. Ne consegue che il personale degli uffici stampa delle amministrazioni locali resta sottoposto, a prescindere dalle mansioni svolte, al c.c.n.l. dei dipendenti degli enti locali.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 58 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)