diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2303 del 20/03/1997 Cc. (dep. 26/04/1997) Rv. 207355 - 01

REATO - REATO PERMANENTE | Capo di imputazione che non indichi la data di cessazione della permanenza - Automatica protrazione della condotta fino alla sentenza di primo grado - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207355-01

REATO - REATO PERMANENTE

Quando il capo di imputazione relativo a un reato permanente si limiti a indicare soltanto la data iniziale del fatto o quella della denuncia, ma non anche quella di cessazione della permanenza, l'intrinseca idoneità di tale tipo di reato a durare nel tempo, anche dopo l'avverarsi dei suoi elementi costitutivi, comporta che l'originaria contestazione si estenda all'intero sviluppo della fattispecie criminosa e che l'imputato sia conseguentemente chiamato a difendersi, sin dall'origine, non soltanto in ordine alla parte in precedenza realizzatasi, ma anche con riguardo a quella successiva, perdurante fino alla cessazione della condotta e comunque non oltre la sentenza di primo grado. (Fattispecie relativa ad applicazione dell'indulto elargito con D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394, in relazione alla quale assumeva rilievo la data di commissione del nuovo reato).

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1990 num. 394 art. 1, DPR 22/12/1990 num. 394 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)