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Sez. 1, Sentenza n. 1746 del 08/03/2000 Cc. (dep. 19/04/2000) Rv. 215824 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI | D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 - Revoca per delitto commesso nel quinquennio - Reato permanente - Mancata individuazione nel capo di imputazione della data di inizio della permanenza - Valutazione del solo momento di cessazione della permanenza - IllegittimitĂ  - Permanenza sussistente in qualsiasi momento del quinquennio - Sufficienza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-03-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215824-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - SINGOLI PROVVEDIMENTI

Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, in difetto di individuazione, nel capo di imputazione, di quello iniziale della condotta criminosa, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato. (Fattispecie relativa ad istanza di applicazione dell'indulto relativamente a pena ritenuta non condonabile per la presenza di successiva condanna per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'inizio della cui consumazione, protrattasi sino al 1996, il giudice dell'esecuzione aveva fatto risalire al 1990).

Riferimenti normativi: DPR 16/12/1986 num. 865 art. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)