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Sez. U, Sentenza n. 16861 del 02/08/2011 (Rv. 618497 - 01)

SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI | Legittimazione processuale nelle materie di rispettiva competenza - Sussistenza - Sopravvenuta modifica, nelle more del giudizio, dell'organizzazione e della ripartizione delle competenze degli assessorati - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618497-01

SICILIA - ORGANI DELLA REGIONE - GIUNTA REGIONALE - ASSESSORI

Nella Regione Sicilia, l'attività amministrativa fa capo, con rilevanza esterna, ai singoli assessori, sicchè ciascuno di essi è legittimato a stare in giudizio per il ramo di attività amministrativa a lui riferibile. Né assume rilievo che, nelle more del giudizio, siano state modificate, ex art. 4 della legge Regione Sicilia n. 19 del 2008, l'organizzazione e la ripartizione delle competenze degli assessorati, atteso che, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., in caso di mutamento della titolarità della situazione sostanziale dedotta in giudizio, il processo continua tra le parti originarie ma la sentenza ha effetto anche contro il successore a titolo particolare.

Riferimenti normativi: Legge Cost. 26/02/1948 num. 2 art. 20, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 3, Legge Reg. Sicilia 29/12/1962 num. 28 art. 16, Legge Reg. Sicilia 16/12/2008 num. 19 art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)