Sez. L, Sentenza n. 3682 del 13/04/1987 (Rv. 452619 - 01)
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - IN GENERE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - VENETO - IN GENERE - SUCCESSIONE DEL NUOVO CONCESSIONARIO - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1977. APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI LEGITTIMAMENTE NON PIÙ IN SERVIZIO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE.*
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - TRASPORTI PUBBLICI - IN GENERE - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - VENETO - IN GENERE - SUCCESSIONE DEL NUOVO CONCESSIONARIO - EFFETTI - DISCIPLINA EX ART. 25 DELLA LEGGE REGIONALE N. 67 DEL 1977. APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI LEGITTIMAMENTE NON PIÙ IN SERVIZIO ALL'ATTO DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE.*
La norma dell'art. 25, comma primo, della legge 4 novembre 1977 n. 67 della regione Veneto (sulla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico) - che, nel regolare la successione del nuovo concessionario, mentre esclude la facoltà di disdetta da parte dell'impresa cedente (analogamente a quanto disposto dall'art. 5 della legge 22 settembre 1960 n. 1054) dall'altro lato, al pari di questa, e non diversamente dall'art. 26 allegato a al R.d. 8 gennaio 1931 n. 148, prevede e regola la successione del nuovo concessionario nei rapporti di lavoro afferenti all'azienda ceduta, facendo Obbligo al medesimo di assumere i dipendenti dell'impresa cedente, con salvezza delle rispettive posizioni giuridiche ed economiche legittimamente acquisite - non trova applicazione nei confronti dei lavoratori i cui rapporti, all'atto del trasferimento, risultino già (e legittimamente) risolti (fattispecie relativa a lavoratore dimessosi nell'imminenza del trasferimento dell'azienda). (V 1754/85, mass n 439708).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge Reg. Veneto 04/11/1977 num. 67 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)