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Sez. L, Sentenza n. 1754 del 01/03/1985 (Rv. 439708 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DI SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE DERIVANTI DALLO ORIGINARIO CONTRATTO - SUSSISTENZA - LIMITI - UNICITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DA PARTE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439708-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DI SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE DERIVANTI DALLO ORIGINARIO CONTRATTO - SUSSISTENZA - LIMITI - UNICITÀ E CONTINUITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITÀ - ACCETTAZIONE SENZA RISERVE DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DA PARTE DEL LAVORATORE - IRRILEVANZA.*

In caso di licenziamento del lavoratore in occasione del trasferimento dell'azienda e di immediata sua riassunzione, qualora il datore di lavoro non provi, in modo univoco e rigoroso, la sussistenza di una disdetta intimata con anticipo tale da far sì che il termine di preavviso applicabile si esaurisca ed il rapporto si risolva prima del trasferimento dell'azienda nonché la Mancanza di qualsiasi intento fraudolento, oppure l'effettivo, esplicito ed anteriore consenso del lavoratore alla risoluzione immediata, l'originario contratto di lavoro vincola il cessionario dell'azienda, ex art. 2112 cod. civ., ed il rapporto di lavoro rimane unico e continuo nonostante la sostituzione di uno dei contraenti e la eventuale, formale ma fittizia sua frattura, restando irrilevante anche la circostanza che il prestatore d'opera abbia accettato, senza riserve, la somma liquidatagli quale indennità di fine rapporto. (Conf 263/84, mass n 432525; (Conf 7633/83, mass n 432233; (Conf 6517/82, mass n 424150).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)