Sez. 1, Sentenza n. 878 del 30/01/1987 (Rv. 450545 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DISPOSIZIONI PER IL RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - PROVVEDIMENTI - RECLAMI - TERMINE PER LA PROPOSIZIONE - DISPOSIZIONI PER IL RITO CAMERALE - APPLICABILITÀ.*
Con riguardo a tutti i provvedimenti di natura decisoria, resi dal giudice delegato del fallimento, l'esperibilità del reclamo al tribunale fallimentare (con la conseguente esclusione della diretta ricorribilità per Cassazione), ai sensi dell'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, non è stata eliminata dagli interventi della Corte costituzionale di cui alle sentenze n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986, i quali, implicando la declaratoria d'illegittimità delle modalità procedimentali contemplate dalla citata norma, in relazione ai principi della garanzia del contraddittorio, dell'Obbligo della motivazione e della congruità termine d'impugnazione, operano nel senso di rendere applicabili in proposito le Disposizioni generali del rito camerale (artt. 737 e segg. cod. proc. civ.), e, in particolare, la norma attinente al termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo medesimo, con decorrenza non dalla data del provvedimento, ma da quella della sua comunicazione (mentre il termine di tre giorni resta applicabile con riguardo al reclamo contro i provvedimenti ordinatori, ma sempre con decorrenza dalla suddetta comunicazione). (V 1764/86, mass n 445079; (V 4478/86, mass n 447230; (V 5418/85, mass n 442646).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 737 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 740, Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 742 bis, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)