Sez. 1 - , Sentenza n. 4096 del 20/02/2018 (Rv. 647236 - 02)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE | Risarcimento del danno da inumana detenzione - Spazio individuale intramurario inferiore a 3 mq. - Violazione dell'art. 3 CEDU - Presunzione - Fattori compensativi - Rilevanza - Onere della prova.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - TRATTAMENTO DELLA PERSONA - TRATTAMENTO DEGRADANTE
In tema di risarcimento del danno ex art. 35-ter, comma 3, della l. n. 354 del 1975, qualora, in una cella collettiva, la superficie utilizzabile da ciascun detenuto risulti inferiore a 3 mq., sussiste la "forte presunzione" della violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, la quale, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU, può essere superata attraverso la valutazione di adeguati fattori compensativi - che si individuano nella brevità della restrizione carceraria, nell'offerta di attività in ampi spazi all'esterno della cella, nell'assenza di aspetti negativi relativi ai servizi igienici e nel decoro complessivo delle condizioni di detenzione - la cui esistenza è onere dello Stato, convenuto in giudizio, provare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 ter CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 6, Costituzione art. 27, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)