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Sez. 2, Sentenza n. 2912 del 22/07/1976 (Rv. 381677 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - CONTINENZA DI CAUSE - NEI CONFRONTI DI CAUSA ORDINARIA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1976-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381677-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - SOMMARIO (LEGGE PROFESSIONALE 13 GIUGNO 1942 N 794) - CONTINENZA DI CAUSE - NEI CONFRONTI DI CAUSA ORDINARIA - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

La specialita del procedimento previsto dagli artt 29 e 30 della legge n 794 del 1942 per la liquidazione delle spese, dei diritti e degli onorari di avvocato non preclude l'operativita della continenza nei confronti di una causa trattata col rito ordinario, in applicazione del duplice criterio della prevenzione e dello assorbimento, in quanto nella specie si verte in tema di Competenza funzionale non esclusiva, bensi concorrente, e destinata perfino cedere, in taluni casi - ad esempio: richiesta di compensi per prestazioni giudiziali e stragiudiziali; domanda riconvenzionale del cliente - al rito ordinario.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)