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Sez. 2, Sentenza n. 3620 del 24/03/1992 (Rv. 476415 - 01)

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario | Diritto del professionista legale al pagamento del compenso - Controversia relativa - Procedimento previsto dalla legge n. 794 del 1942 - Applicabilità - Domanda riconvenzionale del cliente - Ammissibilità - Riconvenzionale eccedente i limiti di competenza del giudice del procedimento - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476415-01

Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario

Nello speciale procedimento previsto dalla legge professionale 13 giugno 1942 n. 794 che è applicabile anche quando, senza porre in discussione il rapporto professionale, si controverta sul diritto del professionista legale al pagamento del compenso, è ammissibile la proposizione da parte del cliente di una domanda riconvenzionale, sempre che sia fondata sullo stesso titolo dedotto in giudizio, salva la rimessione al giudice superiore della domanda riconvenzionale che ecceda i limiti della competenza del giudice del detto procedimento, con la conseguenza della previa separazione dei giudizi, resa necessaria dal carattere inderogabile e funzionale della competenza sulla domanda di liquidazione del compenso all'avvocato o procuratore e dalla specialità del relativo procedimento. Difforme massima n. 381677.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)