Sez. L, Sentenza n. 1277 del 23/02/1984 (Rv. 433416 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CIRCOSTANZE DI FATTO COSTITUENTI LA "CAUSA PETENDI" DELLA PRETESA - VALUTAZIONE COME CIRCOSTANZE PACIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CIRCOSTANZE DI FATTO COSTITUENTI LA "CAUSA PETENDI" DELLA PRETESA - VALUTAZIONE COME CIRCOSTANZE PACIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Le circostanze di fatto che costituiscono la causa petendi della pretesa fatta valere in giudizio, ove non contestate dalla controparte costituita e contraddittrice nel processo, ben possono - a norma dell'art. 116, secondo comma cod. proc. civ. - essere ritenute del tutto pacifiche dal giudice del merito.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)