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Sez. L, Sentenza n. 1277 del 23/02/1984 (Rv. 433416 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CIRCOSTANZE DI FATTO COSTITUENTI LA "CAUSA PETENDI" DELLA PRETESA - VALUTAZIONE COME CIRCOSTANZE PACIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433416-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - CIRCOSTANZE DI FATTO COSTITUENTI LA "CAUSA PETENDI" DELLA PRETESA - VALUTAZIONE COME CIRCOSTANZE PACIFICHE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Le circostanze di fatto che costituiscono la causa petendi della pretesa fatta valere in giudizio, ove non contestate dalla controparte costituita e contraddittrice nel processo, ben possono - a norma dell'art. 116, secondo comma cod. proc. civ. - essere ritenute del tutto pacifiche dal giudice del merito.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)