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Sez. 2, Sentenza n. 4834 del 04/08/1988 (Rv. 459653 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLE DEDUZIONI DELL'ATTORE - INSUFFICIENZA DELLA PROVA - DISPENSA DALL'ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459653-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLE DEDUZIONI DELL'ATTORE - INSUFFICIENZA DELLA PROVA - DISPENSA DALL'ONERE PROBATORIO A CARICO DEL CONVENUTO - ESCLUSIONE.*

Essendo oggetto di prova solo i fatti controversi cioè dedotti da una parte e contestati dall'altra, l'attore è liberato dall'Onere di provare le circostanze di fatto costituenti la causa petendi della pretesa fatta valere in giudizio solo se dette circostanze non siano contestate dal convenuto, il cui Onere probatorio -di contenuto contrario a quello dell'attore- sorge, in concreto, solo quando questi abbia fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché l'insufficienza della prova con la quale il convenuto abbia inteso confortare le contestazioni delle deduzioni dell'attore non vale a dispensare quest'ultimo dall'Onere probatorio a suo carico. (V 1099/86, mass n. 440842); (V 1277/84, mass n. 433416).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)