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Sez. 5, Sentenza n. 10477 del 09/08/2000 (Rv. 539356 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA | Udienza di trattazione - Comunicazione - Effettuazione nella residenza, anziché nel domicilio eletto, a persona diversa dal destinatario - Conseguenze.
Stato
decisa il 2000-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539356-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - COMUNICAZIONI A CURA DELLA SEGRETERIA

In tema di contenzioso tributario, la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione fatta nel luogo di residenza a mani di persona diversa dal destinatario, anziché nel domicilio eletto, è nulla ed a tale nullità consegue la nullità della sentenza della commissione tributaria, dovendo le comunicazioni e le notificazioni essere fatte, a norma dell'art. 17 del D.Lgs. 31-12-1992 n. 546, salvo la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto e, solo in sua mancanza, nella residenza del destinatario.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)