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Sez. 3, Sentenza n. 5387 del 16/06/1997 (Rv. 505220 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Qualificazione giuridica di un negozio - Procedimento ermeneutico - Suddivisione in fasi - Necessità - Preventiva individuazione ed interpretazione della volontà delle parti - Successivo inquadramento della fattispecie negoziale nell'ambito dello schema legale corrispondente - Obbligo del giudice di rispetto di tale scansione temporale del procedimento ermeneutico - Necessità - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505220-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE

Il procedimento ermeneutico volto all'accertamento della esatta qualificazione giuridica di un negozio consta di una duplicità di fasi consistenti, la prima, nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti, la seconda, nell'inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi (in precedenza individuati) che ne caratterizzano la esistenza giuridica: mentre le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità (salvo il limite della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole codicistiche di interpretazione), quelle relative alla seconda possono formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità in ordine sia alla descrizione del modello tipico della fattispecie giuridica, sia alla rilevanza qualificante gli elementi di fatto emergenti dalla fattispecie concreta, sia, infine, alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione di quest'ultima nel paradigma normativo (nella specie, la corte di merito, nell'interpretare un contratto qualificato, "inter partes", come concessione in uso oneroso di un immobile, contenente un patto di opzione di acquisto, entro un anno, in favore del concessionario, aveva ritenuto che lo scambio della concessione in godimento della "res" verso il corrispettivo di una somma di denaro fosse sufficiente ad integrare, in tutti i suoi elementi costitutivi, il tipo negoziale della locazione. La S.C., in applicazione del suindicato principio di diritto, ha cassato la sentenza, considerando che il giudice di merito fosse apoditticamente approdato alla seconda delle previste fasi del procedimento ermeneutico omettendo ogni concreta indagine sulla intenzione effettiva dei contraenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)