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Sez. 2, Sentenza n. 1054 del 25/01/2001 (Rv. 543449 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Procedimento di qualificazione giuridica del contratto - Suddivisione in fasi - Necessità - Preventiva individuazione ed interpretazione della volontà delle parti - Successivo inquadramento della fattispecie nell'ambito dello schema legale corrispondente - Sindacato di legittimità in relazione alle distinte fasi - Limiti.
Stato
decisa il 2001-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543449-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.; mentre la seconda, concernente l'inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell'applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo. Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)