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Sez. 3, Sentenza n. 6545 del 05/04/2016 (Rv. 639519 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI | Decorrenza degli interessi - Differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
Stato
decisa il 2016-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639519-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI

Il principio secondo cui gli interessi sulle somme di denaro, liquidate a titolo risarcitorio, decorrono dalla data in cui il danno si è verificato, è applicabile solo in tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, in quanto, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, c.c., il debitore del risarcimento del danno è in mora ("mora ex re") dal giorno della consumazione dell'illecito, mentre, se l'obbligazione risarcitoria derivi da inadempimento contrattuale, gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale, che è l'atto idoneo a porre in mora il debitore, siccome la sentenza costitutiva, che pronuncia la risoluzione, produce i suoi effetti retroattivamente dal momento della proposizione della detta domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)