Sez. L, Sentenza n. 108 del 11/01/1988 (Rv. 456745 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Il carattere di autonomia e di specialità del rapporto di lavoro degli agenti di ruolo delle aziende esercenti servizi di trasporto, regolato dal RD. 8 gennaio 1931 n. 148, che esclude l'applicabilità a tale rapporto della normativa generale in tema di rapporto di lavoro subordinato, si estende anche ai contratti collettivi, ai quali l'art. 1 del RD. Citato demanda la Determinazione del trattamento economico ed indennitario di tale personale, pertanto, anche in materia di compenso dovuto per il lavoro straordinario, il giudice del merito deve attenersi alle clausole contenute negli accordi collettivi aziendali, senza poter fare ricorso alla norma dell'art. 2108 cod. civ., salvi i limiti derivanti dai principi della stessa normativa speciale e da quelli desumibili dalla norma costituzionale (art. 36 cost.). (Conf 874/80, mass n 404308).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)