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Sez. L, Sentenza n. 874 del 07/02/1980 (Rv. 404308 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1980-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404308-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il carattere di autonomia e di specialita del rapporto di lavoro degli agenti di ruolo delle aziende esercenti servizi di trasporto, regolato dal RD 8 gennaio 1931 n 148, che esclude l'applicabilita a tale rapporto della normativa generale in tema di rapporto di lavoro subordinato, si estende anche ai contratti collettivi ai quali l'art 1 del RD citato demanda la Determinazione del trattamento economico ed indennitario di tale personale. Pertanto, anche in materia di compenso dovuto per il lavoro straordinario, il giudice del merito deve attenersi alle clausole contenute negli accordi collettivi aziendali, senza poter fare ricorso alla norma dell'art 2108 cod civ, salvi i limiti derivanti dai principi della stessa normativa speciale e da quelli desumibili dalla norma costituzionale (art 36 cost). (V 2618/72, mass n 360166).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)