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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21667 del 23/10/2015 (Rv. 637306 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Figlio minore - Diniego di assenso al rilascio di passaporto - Richiesta di autorizzazione dell'altro genitore - Decreto del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637306-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista dall'art. 3, lett. b), della legge n. 1185 del 1967, quando difetti l'assenso dell'altro genitore, il provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta non ha natura definitiva e decisoria, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio e, dunque, espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, sicché non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)