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Sez. 1, Sentenza n. 11771 del 14/05/2010 (Rv. 613115 - 01)

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE | Figlio minore - Diniego di assenso al rilascio del passaporto - Richiesta di autorizzazione dell'altro genitore - Decreto del giudice tutelare - Reclamo - Decreto del tribunale - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613115-01

GIURISDIZIONE VOLONTARIA - PROVVEDIMENTI - IMPUGNAZIONI E RECLAMI - IN GENERE

In tema di autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore con figlio minore, prevista nell'art. 3, lettera B), della legge n. 1185 del 1967 quando difetti l'assenso dell'altro genitore, non è ravvisabile il carattere di definitività e decisorietà nel provvedimento emesso dal tribunale in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare che abbia concesso o negato l'autorizzazione all'iscrizione richiesta. Si tratta infatti di un provvedimento di volontaria giurisdizione, come espressamente enunciato nell'art. 4 della cit. legge n. 1185 del 1967, volto non a dirimere in via definitiva un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori del minore, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di loro all'interesse del figlio, e dunque espressivo di una forma gestoria dell'interesse del minore, con la conseguenza che non è ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Civ. art. 17, Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337, Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 3 CORTE COST., Legge 21/11/1967 num. 1185 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)