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Sez. L, Sentenza n. 14114 del 20/06/2014 (Rv. 631619 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratore autonomo - Inserimento nella prima classe di collocamento - Riferimento al limite reddituale di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 468 del 1997 - Legittimità.
Stato
decisa il 2014-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/631619-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE

In materia di lavoro autonomo, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore, che svolge prestazioni autonome di modesta entità, occasionali e saltuarie, di essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento, occorre fare riferimento al criterio del limite reddituale previsto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)