Sez. L, Sentenza n. 14114 del 20/06/2014 (Rv. 631619 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE | Lavoratore autonomo - Inserimento nella prima classe di collocamento - Riferimento al limite reddituale di cui all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 468 del 1997 - Legittimità .
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - IN GENERE
In materia di lavoro autonomo, ai fini del riconoscimento del diritto del lavoratore, che svolge prestazioni autonome di modesta entità , occasionali e saltuarie, di essere inserito nella prima classe delle liste di collocamento, occorre fare riferimento al criterio del limite reddituale previsto dall'art. 8, comma 4, del d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)