Sez. L, Sentenza n. 1828 del 29/01/2007 (Rv. 594686 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Occupazione temporanea di lavoratori per l'attuazione di apposito progetto comunale - Rapporto di lavoro subordinato a termine o a tempo indeterminato - Configurabilità - Esclusione - Specialità del rapporto - Conseguenze.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, né a termine né a tempo indeterminato, l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di ente comunale per l'attuazione di apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa peculiare in concreto applicabile (art. 1 bis della legge n. 390 del 1981; art. 23, comma settimo, legge n. 67 del 1988; art. 8, comma primo, d. lgs. n. 468 del 1997; art. 4 d. lgs. n. 81 del 2000), un rapporto di lavoro speciale munito di una matrice essenzialmente assistenziale (pur con l'applicabilità di alcuni istituti tipici del lavoro subordinato, come quello, ad esempio, in tema di trattamento di malattia), con la conseguente esclusione della tutela reale legittimante la possibile reintegrazione nel posto di lavoro e l'ottenimento del risarcimento del danno a seguito dell'esercizio del recesso da parte dell'ente utilizzatore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 24/07/1981 num. 390 art. 1 bis, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 23 com. 7 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 CORTE COST. PENDENTE, Legge 28/11/1996 num. 608 art. 1 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)