Sez. 4, Sentenza n. 192 del 21/10/1980 Ud. (dep. 10/01/1981) Rv. 147273 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIREZIONE TECNICA AFFIDATA AL DIRETTORE DEL CANTIERE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DIREZIONE TECNICA AFFIDATA AL DIRETTORE DEL CANTIERE - RESPONSABILITA DELL'IMPRENDITORE - PRESUNZIONE - ONERE DELLA PROVA.*
L'affidamento ad altri della direzione tecnica di un cantiere non esclude la responsabilita dell'imprenditore, quando non siano espressamente trasferiti tutti i poteri concernenti l'organizzazione dell'impresa, in modo tale che l'imprenditore non abbia piu alcuna ingerenza in materia di sicurezza del lavoro. Al riguardo, la prova in ordine all'effettivo trasferimento dei poteri dall'imprenditore al direttore tecnico deve essere rigorosa nel senso che deve escludere qualsiasi ingerenza del primo nei criteri di organizzazione e di scelta delle misure adottati dal secondo. (V mass nn 104002, 114222, 145811).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 583 CORTE COST., Cod. Pen. art. 590 com. 3, DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)